Art. 200 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

[1. Al momento della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'articolo 199 nella distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione si riferisce.

2. L'importo della somma anticipata è altresì annotato a margine dell'atto predetto.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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