Art. 206 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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