Art. 238 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice.

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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