Art. 243 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'articolo 242 comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.

2. In caso di revoca di una sentenze istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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