Art. 16 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, salve le disposizioni seguenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 3147/1971

L'art. 16, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale nel dichiarare applicabile anche alle persone giuridiche straniere il comma primo dello stesso articolo, il quale ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizioni di reciprocità e salvo le disposizioni contenute in leggi speciali, ha come presupposto per la sua applicabilità il fatto che l'ente, per il quale vengono invocati i diritti civili italiani, sia soggetto di diritto secondo l'ordinamento giuridico dello Stato estero in cui esso ente è sorto.

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