Art. 20 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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