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Art. 28 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 28 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[La registrazione della persona giuridica prevista nell’articolo 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.

La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell’articolo 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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