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Art. 4 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 4 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[La domanda per ottenere l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l’osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 21 del codice.

Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l’approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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[ABROGATO] – Note non presenti
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