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Art. 45 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 45 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.

La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

Nell’ipotesi prevista nell’art. 386, ultimo comma, del codice l’autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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