15 Dic Art. 49 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
– la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
– il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
– il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all’emancipato o all’inabilitato;
– la data del provvedimento che revoca l’emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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