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Art. 49 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 49 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

– la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;

– il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;

– il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all’emancipato o all’inabilitato;

– la data del provvedimento che revoca l’emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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