Art. 49 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere
a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473 bis 7, secondo comma, del codice di procedura civile;
b) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;
c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato;
d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".