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Art. 101 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 101 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Fino all’attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l’ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.

Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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