Art. 109 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Per le società per azioni soggette al R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto, non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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