Art. 87 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Per i provvedimenti previsti nell'art. 2091 del codice la magistratura del lavoro è costituita a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE