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Art. 95 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 95 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l’appartenenza alla categoria d’impiegato o di operaio è determinata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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