Art. 124 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima dell'1 luglio 1939.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

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