Art. 124 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima dell'1 luglio 1939.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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