Art. 127 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.