Art. 130 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16714/2024
L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.).
Cass. civ. n. 15389/2024
Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 10714/2024
L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).
Cass. civ. n. 4065/2024
Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).
Cass. civ. n. 3606/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.
Cass. civ. n. 29880/2023
Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore.
Cass. civ. n. 21429/2023
Nei procedimenti di separazione e divorzio congiunti, il difensore che assiste una sola parte ha diritto all'intero compenso liquidato, senza riduzione del compenso al 50% applicabile alla difesa di più parti ad opera di un unico difensore, in quanto la circostanza che i coniugi accedano al giudizio sulla base di un accordo consensuale non comporta l'assenza di interessi contrastanti.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 19970/2023
Il divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, previsto dagli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto
Cass. civ. n. 19765/2023
La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 13666/2023
La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.
Cass. civ. n. 7555/2023
L'art. 130, comma 4, del d. lgs. n. 196 del 2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell'interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; diversamente deve essere richiesto il consenso, ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima norma, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l., titolare di un sito internet che offriva il servizio di comparazione di preventivi, alla quale il Garante aveva notificato ordinanza ingiunzione ex art. 162, comma 2 bis del d.lgs. cit. per avere trattato, senza la previa acquisizione del suo consenso, i dati personali di un cliente, che si era registrato sul sito internet riferibile alla predetta società, solo per provarlo, senza concludere alcun contratto di vendita di un bene o di un servizio).
Cass. civ. n. 6982/2023
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 4611/2023
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto".
Cass. civ. n. 872/2023
L'omessa statuizione, nel decreto penale di condanna, dell'ordine di demolizione costituisce un "error in iudicando", emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non può disporre tale ordine il giudice che ha emesso il decreto penale con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto non ne ricorrono i presupposti, né può procedere in tal senso il giudice dell'esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine dalle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20593/2022
In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell'impugnazione della sentenza, configurando un errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevando l'originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato del condannato).