Art. 144 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
[Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell'articolo 962 del codice non può essere chiesta se non trascorso un triennio dalla data anzidetta. In ogni caso, il nuovo canone non può, per effetto della prima revisione, essere superiore al doppio né inferiore alla metà del canone precedente.
Per determinare la differenza di valore ai fini della revisione del canone, si considera come valore iniziale quello che il fondo aveva al 21 agosto 1923, se l'enfiteusi è stata costituita anteriormente all'1 gennaio 1919.
Qualora prima del decorso del triennio dal 28 ottobre 1941 sia proposta domanda di affrancazione, si procede, agli effetti della determinazione del prezzo dell'affrancazione stessa, alla revisione del canone, in conformità del primo comma del presente articolo.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21021/2024
In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito.
Cass. civ. n. 17879/2024
L'opera prestata dai professionisti a favore del fallimento viene liquidata dal giudice delegato con decreto impugnabile esclusivamente con il rimedio del reclamo ex art. 26 l.fall.; tale principio non soffre eccezioni quanto al decreto di liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al gratuito patrocinio in un processo tributario, come si desume ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 che devolve al giudice delegato, e non alle Commissioni del patrocinio a spese dello Stato, tutte le funzioni di vigilanza.
Cass. civ. n. 14072/2024
È soggetto all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione stradale il veicolo a motore, utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, che operi in un ambito chiuso, quale un cantiere o un capannone, ivi circolando, trasportando persone o cose, muovendosi o arrestandosi. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la sussistenza dell'obbligo assicurativo con riguardo a una motopala gommata, munita di targa e abilitata alla circolazione che, operando all'interno di un cantiere aziendale, aveva investito un lavoratore).
Cass. civ. n. 10394/2024
L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest'ultimo, anche quando l'area di circolazione non risulta ordinariamente adibita a transito, purché l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, come avviene allorché il danno sia determinato dal suo movimento, benché in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato l'operatività della polizza RCA in relazione ai danni subiti da una donna in conseguenza del sinistro doloso di cui era stata vittima da parte del conducente di un'autovettura che, dopo averla inseguita, raggiuntala in un campo arato, l'aveva investita per due volte).
Cass. civ. n. 5380/2024
Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).
Cass. civ. n. 24157/2023
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo sul presupposto della validità della notificazione della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale).
Cass. civ. n. 22022/2023
La residenza abituale del minore, ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale dei minorenni che - ai fini dell'individuazione della residenza abituale - aveva valorizzato la scelta condivisa dei genitori di far nascere il neonato in altro Paese e di fissare ivi la residenza familiare, escludendo ogni rilevanza alla residenza anagrafica ed altresì carente di decisività la circostanza che il bambino fosse in cura presso un pediatra in Italia).
Cass. civ. n. 16603/2023
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione quando essa ha formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non ha proposto impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che, nel giudizio di cassazione, la domanda risarcitoria dell'attore non poteva essere riqualificata ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione ex art. 141 cod. ass. data dal giudice di primo grado si era formato il giudicato, in assenza di successiva impugnazione).
Cass. civ. n. 15521/2023
In tema di società partecipate da enti pubblici, i patti parasociali, avendo natura di convenzioni negoziali di diritto comune, ove sottoscritti dal Sindaco in mancanza di deliberazione del Consiglio comunale, non sono nulli, ma annullabili, e possono essere convalidati, ai sensi dell'art. 1444 c.c., qualora l'amministrazione, cui spetta in via esclusiva l'azione di annullamento, vi abbia dato volontaria esecuzione, pur conoscendo o dovendo conoscere la causa di invalidità, ovvero ratificati mediante l'adozione di una delibera autorizzativa successiva del Consiglio.
Cass. civ. n. 10687/2023
Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto.
Cass. civ. n. 4994/2023
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.