Art. 152 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 965/2025
In tema di esonero dalle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione sostitutiva della certificazione non deve essere redatta secondo uno schema rigido e predeterminato, sicché è idonea allo scopo anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell'anno a cui riferire il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale (ben potendo tale riferimento desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata che attribuisce rilievo "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio"), né ha rilievo preclusivo la circostanza che la dichiarazione sia stata depositata solo in prossimità della discussione in appello, in quanto l'efficacia dell'autocertificazione deve intendersi riferita all'intero giudizio in relazione al quale è presentata; conseguentemente, la condanna alle spese comunque emessa va considerata come pronunciata in una situazione di carenza di potere giurisdizionale.
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 25519/2024
E' affetta da nullità assoluta la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità emessa in assenza della parte offesa, in orario antecedente a quello indicato nell'invito a comparire all'udienza comunicato alla stessa, contenente l'avviso che la sua eventuale mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela. (In motivazione la Corte ha precisato che l'impedimento alla parte offesa di intervenire in giudizio e di esercitare il proprio diritto di difesa equivale a omessa citazione).
Cass. civ. n. 21947/2024
In tema di patteggiamento, il giudice, in caso di estinzione di uno dei reati contestati per remissione della querela ritualmente accettata, non può procedere alla rideterminazione della pena concordata tra le parti, posto che l'eliminazione di uno dei reati oggetto dell'accordo comporta il venir meno dell'accordo stesso.
Cass. civ. n. 21860/2024
In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.
Cass. civ. n. 16412/2024
In tema di querela, la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non costituisce di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria.
Cass. civ. n. 10957/2024
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile),sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.
Cass. civ. n. 7527/2024
La l. n. 124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente.
Cass. civ. n. 4133/2024
In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche.
Cass. civ. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. civ. n. 44870/2023
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 568 cod. proc. pen., operata con sentenza n. 111 del 2022, è configurabile l'interesse del Procuratore generale presso la Corte d'appello, oltreché dell'imputato, a ricorrere avverso la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e in assenza di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Cass. civ. n. 43636/2023
disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza di elementi idonei a far dubitare della volontà di rimettere la querela - Onere del giudice di verificare l'effettiva volontà di remissione - Sussistenza - Fattispecie. In tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile).
Cass. civ. n. 33648/2023
L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, fatta salva la previsione di cui all'art. 152, comma quarto, cod. pen. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33392/2023
La remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.
Cass. civ. n. 33336/2023
Il rinvio dell'udienza disposto al fine di verificare la possibilità di rimessione della querela determina la sospensione del termine di prescrizione, posto che la richiesta di differimento, non essendo funzionale a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti e a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica, non può essere intesa, in tal caso, come finalizzata alla concessione di un "termine a difesa" ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 29936/2023
In tema di elusione fiscale, l'avvenuta stipulazione di un leasing traslativo in luogo dell'acquisto del bene, benché all'interno di un gruppo societario, non depone, di per sé, per una distorsione dello strumento giuridico utilizzato, dovendosi invece verificare e accertare se, alla base dell'operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e dei negozi ad esso collegati al fine di perseguire indebiti vantaggi fiscali.
Cass. civ. n. 22205/2023
Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.
Cass. civ. n. 21261/2023
In tema di imposte sui redditi delle società (IRES), la necessita di evitare una doppia imposizione economica del medesimo flusso reddituale costituisce identica "ratio" sia della disciplina che stabilisce l'esclusione da imposizione dei dividendi, sia di quella che prevede l'esenzione delle plusvalenze.
Cass. civ. n. 17280/2023
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo "sabato" non equivale a qualsiasi "giorno prefestivo".
Cass. civ. n. 16825/2023
L'omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un'ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata.
Cass. civ. n. 16632/2023
In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria.
Cass. civ. n. 8159/2023
La liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa "in situ" deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall'art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l'esplicito richiamo alla nozione di "avaria", da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci.
Cass. civ. n. 7367/2023
Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte.
Cass. civ. n. 4060/2023
Il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, assunti per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, è disciplinato dal d.P.R. n. 18 del 1967, sicché, anche relativamente alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1 della l. n. 62 del 2021 - che ne ha previsto una specifica procedimentalizzazione peraltro non dissimile, quanto ai termini, da quella dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - non si applicano i termini previsti da detto articolo, stante la specialità della disciplina dettata dal citato d.P.R. e la conseguente inapplicabilità delle norme generali sull'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; né la mancata previsione di un termine perentorio per la contestazione dell'addebito, nella formulazione degli artt. 164 e ss. dello stesso d.P.R. anteriore alla novella del 2021, incide su diritti inderogabili del lavoratore se risulta assicurato il contraddittorio e il diritto di difesa non è reso più difficoltoso dal trascorrere del tempo.
Cass. civ. n. 3746/2023
Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietà è tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto è subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilità, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolarità dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).