Art. 199 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 25593/2023
La mancata concessione a un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199, comma 3, cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, fonda su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente e logicamente motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della facoltà di astensione, l'esistenza di un rapporto personale tra testimone e imputato, pur a fronte di una coabitazione solo saltuaria e a prescindere dai rapporti economici tra i due).
Cass. civ. n. 17827/2023
In tema di testimonianza indiretta, nel caso in cui il teste di riferimento si avvalga della facoltà di astensione riconosciutagli dall'art. 199 cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" sono liberamente valutabili, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità tassativamente previste dall'art. 195, commi 3 e 7, cod. proc. pen.