Art. 207 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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