Art. 251 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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