Art. 256 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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