Art. 256 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35124/2024
In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titulo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).
Cass. civ. n. 33287/2024
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).
Cass. civ. n. 31108/2024
In tema di rifiuti, il disposto di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, si riferisce ai soli materiali agricoli bruciati come tali e non anche al combustibile liquido e alla carta, posto che la combustione di quest'ultimi determina, per l'ambiente, un pregiudizio superiore rispetto a quello generato dai rifiuti vegetali.
Cass. civ. n. 29076/2024
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, in quanto si risolve in una censura afferente alla ricostruzione del fatto come effettuata nei giudizi di merito, il motivo di impugnazione con cui si deduce l'illegittimo utilizzo, in relazione ai reati concernenti l'illecito smaltimento dei rifiuti, del cd. "metodo spannometrico", consistente nell'approssimativa determinazione del loro quantitativo, basata su rilievi fotografici e su misurazioni operate dalla polizia giudiziaria, senza alcuna precisa indicazione di stima.
Cass. civ. n. 20028/2024
In tema di discarica abusiva, i residui di lavorazione della pietra di ardesia provenienti dall'attività secondaria di taglio e spacco, effettuata, presso uno stabilimento esterno alla cava, da soggetto autorizzato alla sua coltivazione, non rientrano nel regime derogatorio dei "rifiuti di estrazione" di cui agli artt. 185, comma 2, lett. d), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, ma devono ritenersi rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., come tali sottoposti alla disciplina generale e, pertanto, non abbancabili presso le apposite discariche autorizzate al deposito dei residui litoidi derivanti dall'attività estrattiva.
Cass. civ. n. 18020/2024
In tema di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita "processo di produzione", quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sicché i materiali che ne derivano devono essere qualificati in termini di rifiuti e non di sottoprodotti.
Cass. civ. n. 16007/2024
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,
Cass. civ. n. 9460/2024
In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.
Cass. civ. n. 47034/2023
In tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, nella legge 23 novembre 2021, n. 178, contempla una regola legale di valutazione della prova che, derogando espressamente al principio del "tempus regit actum", ha efficacia retroattiva ed è, pertanto, applicabile anche ai tabulati acquisiti in procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del citato d.l., sicché questi ultimi possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che, pur non avendo fatto formale applicazione della disciplina transitoria, risultava in linea con la regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati, in quanto aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in base non solo ai dati del traffico telefonico, ma anche di elementi di prova ulteriori, dotati di autonoma forza dimostrativa).
Cass. civ. n. 37114/2023
In tema di gestione di rifiuti, l'attività di messa in riserva, in quanto compresa nel più ampio "genus" dello stoccaggio, definito dall'art. 183, lett. aa), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è soggetta ad autorizzazione anche in relazione all'individuazione del sito di stoccaggio, sicché, in assenza, è configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 33416/2023
A seguito di risoluzione bancaria disposta dalla Banca d'Italia, deve ritenersi che tra le passività cedute dalla Banca delle Marche s.p.a. ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in favore dell'ente "ponte" - e da questo trasferite ulteriormente alla banca incorporante -, rientrino anche quelle derivanti da condotte poste in essere prima della data di efficacia della cessione, anche se non accertate giudizialmente, poiché, essendo il debito già sorto per effetto dell'illecito compiuto, rimane irrilevante il momento della proposizione della relativa domanda giudiziaria.
Cass. civ. n. 32487/2023
In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta (secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori) è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, al debito conseguente al mancato pagamento, prima dell'insorgenza dell'affitto d'azienda, dei premi relativi a un contratto di assicurazione stipulato dalla cedente, aveva ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c., omettendo di considerare che, per essersi completata la fattispecie risolutoria di cui all'art. 1901, comma 3, c.c., dopo la stipula del suddetto affitto, a venire in questione era, piuttosto, la cessazione di un contratto trasferitosi in capo all'affittuario ai sensi dell'art. 2558 c.c.).
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 27148/2023
In tema di indagini preliminari, l'attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, salvi i casi in cui la refertazione dei campioni richieda specifiche competenze o l'utilizzo di tecniche particolari di prelievo, nei quali è riconosciuto all'indagato il diritto al previo avviso del compimento delle operazioni. (In motivazione, la Corte, dopo aver ribadito che l'attività di campionamento dei rifiuti non impone il rispetto delle metodiche fissate dalla norma UNI 10802, ha chiarito che è rimessa al giudice del fatto la valutazione circa il "quantum" di competenza e di difficoltà tecnica richiesto per l'effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai fini dell'eventuale attivazione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 26805/2023
In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina derogatoria sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui le sottrae al regime dei rifiuti, richiede che esse siano riutilizzate a fini costruttivi come sottoprodotto nel medesimo sito nel quale sono state estratte ovvero in un sito diverso, purché, in tal caso, utilizzate in conformità alla disciplina di cui d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, dovendosi intendere per "stesso sito" un'unica area o porzione di terreno, geograficamente definita e determinata ovvero perimetrata, nella quale non ricadono quelle porzioni di territorio distinte e autonome, che non siano in continuità e che abbiano diversa destinazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la decisione che aveva escluso l'applicazione della disciplina derogatoria sul rilievo che i materiali estratti erano stati riutilizzati in un sito diverso da quello di produzione, senza rispettare la disciplina regolamentare di cui al citato d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).
Cass. civ. n. 22034/2023
In tema di segni distintivi, la valutazione della capacità distintiva di un marchio complesso, composto da elementi denominativi ed elementi figurativi, impone al giudice di esaminare le qualità intrinseche di entrambi, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante, in quanto, sebbene i primi siano in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, potendo questi ultimi, per la forma, dimensioni, colore o la loro collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo.(Affermando detto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla registrazione di un marchio in cui l'elemento figurativo era composto da due "C" contrapposte e quello denominativo era rappresentato dal patronimico "Gianni Altieri", ritenendo che pur a fronte di innegabili somiglianze, l'aggiunta dell'elemento patronimico fosse sufficiente ad escludere il rischio di confusione fra i segni in conflitto).
Cass. civ. n. 11167/2023
In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alle condizioni di liceità dell'attività incombe su chi ne invoca la sussistenza, venendo in rilevo l'applicazione di norme che derogano al normale regime autorizzatorio previsto in materia.
Cass. civ. n. 11004/2023
Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.
Cass. civ. n. 8272/2023
In tema di cessione di azienda bancaria, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) deroga all'art. 2560 c.c., prevedendo che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, le passività dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, il quale conseguentemente è diretto responsabile del debito restitutorio delle somme indebitamente incassate dalla banca cedente, avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle, tra cui quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici.