Art. 16 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Quando la interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un'arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato.
Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo stabiliti negli articoli 20 e 25 del codice penale abrogato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 34518/2024
Il divieto di "reformatio in peius" riguarda il solo dispositivo della decisione impugnata e non la motivazione, sicché il giudice di appello, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, può confermare una statuizione in base a una disciplina diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, a condizione che la nuova motivazione non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa, derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto il divieto di "reformatio in peius" non violato dalla sentenza di appello che aveva subordinato al ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, che, in primo grado, era stata ancorata all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione a reati nelle more estinti).
Cass. civ. n. 33149/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).
Cass. civ. n. 33049/2024
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 30720/2024
In tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta. (Vedi: S.U. n. 10 del 1993,
Cass. civ. n. 29643/2024
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 28727/2024
In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, stabilito dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 28474/2024
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma 4, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.
Cass. civ. n. 27151/2024
La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).
Cass. civ. n. 26557/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.
Cass. civ. n. 26294/2024
In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale). bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 15 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2
Cass. civ. n. 25081/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.
Cass. civ. n. 23934/2024
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Cass. civ. n. 22955/2024
Nel procedimento di esecuzione, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto "ex officio" la revoca della sospensione condizionale della pena, nell'ambito del procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).
Cass. civ. n. 21603/2024
Il giudice dell'esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.
Cass. civ. n. 20761/2024
In tema di reati edilizi, non dà luogo ad illegalità della pena, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di irrevocabilità della sentenza, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposta nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori che non abbia più la materiale disponibilità del bene, trattandosi di istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto che la prospettata impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nel giudizio di merito).
Cass. civ. n. 20317/2024
Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.
Cass. civ. n. 19369/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
Cass. civ. n. 18873/2024
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio non è contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis, cod. proc. pen., valevole per i soli reati commessi dopo l'1 gennaio 2020).
Cass. civ. n. 18602/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.
Cass. civ. n. 15389/2024
Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 13774/2024
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Cass. civ. n. 11838/2024
Il giudizio rescissorio che segue all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, a nulla rilevando che il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento del precedente grado di appello.
Cass. civ. n. 6017/2024
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 5829/2024
Ai fini dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto, ai sensi dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., deve essere condotto tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli allegati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale.
Cass. civ. n. 3417/2024
La condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva di una pena detentiva breve costituisce titolo idoneo alla revoca - ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna.
Cass. civ. n. 2223/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell'imputato di eseguire la pena, comporta l'implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l'incompatibilità tra i due istituti.
Cass. civ. n. 1792/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, nel caso in cui il processo regredisca alla fase antecedente l'apertura del dibattimento per il mutamento della persona fisica del giudice, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione anche se essa non è già stata formulata davanti al giudice sostituito, in quanto il disposto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. relativo alle questioni preliminari, non collega alcuna preclusione al momento della dichiarazione di apertura "per la prima volta" del dibattimento.
Cass. civ. n. 51734/2023
Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali.
Cass. civ. n. 49807/2023
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso. (Conf.: n. 501 del 1993,
Cass. civ. n. 44610/2023
La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
Cass. civ. n. 44188/2023
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.
Cass. civ. n. 39785/2023
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio, poiché l'imputato non aveva segnalato nulla in merito alle sue scarse disponibilità economiche, ma si era limitato a un generico riferimento all'attività lavorativa svolta, comunque retribuita).
Cass. civ. n. 39341/2023
609 REATO - 112 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA In tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità.
Cass. civ. n. 38431/2023
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da cui desumere l'eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica).
Cass. civ. n. 36378/2023
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l'accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda).
Cass. civ. n. 36377/2023
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.
Cass. civ. n. 33409/2023
La richiesta di oblazione, in quanto negozio giuridico unilaterale nel quale la volontà dell'imputato non può essere interpretata in senso contrario a ciò che emerge dalle espressioni usate nel "petitum" e nella "causa petendi", non può essere subordinata alla condizione della derubricazione della fattispecie di reato contestata in altra meno grave, che ne delimiti l'oggetto al solo caso in cui il giudice aderisca alla proposta riqualificazione del fatto.
Cass. civ. n. 32939/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile.
Cass. civ. n. 30147/2023
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi.
Cass. civ. n. 29877/2023
In tema di esecuzione, non è suscettibile di applicazione analogica la previsione di cui all'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. nel caso in cui le pene ostative alla concessione della sospensione condizionale sono state dichiarate estinte per indulto, posto che la concessione di tale beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non elimina gli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna.
Cass. civ. n. 27587/2023
E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).
Cass. civ. n. 26803/2023
In tema di prescrizione, rientra nel novero degli atti che ne interrompono il corso anche il decreto di citazione per il giudizio di appello, in ragione della genericità del riferimento al decreto di citazione contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen.
Cass. civ. n. 26721/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio.
Cass. civ. n. 25529/2023
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
Cass. civ. n. 19605/2023
In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").
Cass. civ. n. 16083/2023
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale, con puntuale motivazione, si era valutato inadeguato il risarcimento offerto, in quanto, alla stregua dei dati in atti, la proposta risultava incoerente rispetto alla capacità economica dell'imputato desunta, tra l'altro, dal valore dei beni strumentali e dal capitale dallo stesso investito nell'attività di impresa).
Cass. civ. n. 9883/2023
In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.
Cass. civ. n. 5494/2023
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, alla cui esecuzione è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, non diviene ineseguibile per effetto dell'estinzione per prescrizione della frazione di pena ascrivibile ad uno dei reati.
Cass. civ. n. 5352/2023
La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.
Cass. civ. n. 5068/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, la commissione, entro il periodo stabilito dalla legge, di delitti puniti con sola pena pecuniaria non impedisce la declaratoria di estinzione del reato in conseguenza del positivo superamento del periodo di sospensione. (Conf.: n. 1255 del 1975,
Cass. civ. n. 2629/2023
La cessazione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 161-bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.
Cass. civ. n. 2144/2023
È illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 1436/2023
Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).
Cass. civ. n. 640/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente. (Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione "ex se" sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.).
Cass. civ. n. 16669/2022
In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".
Cass. civ. n. 14840/2022
L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In motivazione la Corte ha affermato che la messa alla prova dei maggiorenni ha natura di "trattamento sanzionatorio" penale, modulato sull'imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, non estensibile, per il principio della riserva di legge, agli enti, la cui responsabilità amministrativa è riconducibile ad un "tertium genus").