Art. 32 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato non può essere pronunciata in base a reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale. Tuttavia si tiene conto anche dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro reato dopo l'attuazione del codice stesso.
Per determinare, agli effetti dell'articolo 106 del codice penale, se una causa di estinzione del reato o della pena abbia estinto anche gli effetti penali, si ha riguardo alla legge più favorevole al reo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35868/2024
I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva.
Cass. civ. n. 28725/2024
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 24350/2024
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione e acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, l'ablazione, nel rispetto del canone di proporzionalità, non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 23402/2024
Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).
Cass. civ. n. 23203/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego consegua automaticamente alla condanna del dipendente pubblico - nella specie, un magistrato - per i delitti e in relazione all'entità della sanzione ivi contemplati, non violando la norma i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta pena accessoria esplica, nella sfera giuridica del magistrato, il medesimo effetto della sanzione disciplinare della rimozione obbligatoria dal servizio conseguente alle condotte di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109 del 2006, norma quest'ultima ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 197 del 2018).
Cass. civ. n. 22283/2024
In tema di revisione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento relativa al reato di abuso d'ufficio tentato, cui era seguita sentenza assolutoria nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, emessa sul presupposto dell'assenza della violazione di legge e dell'obbligo di astensione).
Cass. civ. n. 21943/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., l'induzione del pubblico agente postula, in negativo, l'assenza di violenza o minaccia anche implicita e, in positivo, un abuso della qualità o dei poteri che ponga l'indotto in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria ed insistita, cui questi cede non perché coartato o vittima di "metus" nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio. (Fattispecie cautelare in cui la Corte non ha ravvisato gli estremi della condotta induttiva tentata nella raccomandazione rivolta dal pubblico ufficiale a un collega, intento a contestare infrazioni al codice della strada ad un suo conoscente, consistita in una sollecitazione di poche parole, scevra da promesse o suggestioni, determinativa di alcun vantaggio indebito per il soggetto indotto).
Cass. civ. n. 21072/2024
In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Fattispecie relativa al delitto di peculato, in cui la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca diretta, rideterminandola nei confronti dei privati ricorrenti nella misura percentuale dell'indennizzo per eventi calamitosi conseguito da ciascuno, detratta la quota trattenuta dal pubblico funzionario).
Cass. civ. n. 21066/2024
Non integra il reato di abuso di ufficio, come modificato dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, in mancanza di una ulteriore norma primaria a contenuto precettivo specifico, che detti i criteri di condotta dell'attività amministrativa sui quali il predetto obbligo motivazionale debba innestarsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza assolutoria dei membri della giunta regionale che avevano nominato i componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con delibera priva di motivazione, in difetto di norme di legge impositive di una procedura comparativa dei candidati).
Cass. civ. n. 16659/2024
In tema di abuso di ufficio, ai fini della configurabilità del reato, ha efficacia retroattiva il disposto innalzamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del limite-soglia al di sopra del quale la stipula di un contratto di appalto di servizi deve essere preceduta dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica, dovendosi riconoscere all'indicata disposizione natura di norma extrapenale integratrice di quella penale, sicché, per effetto di detta successione mediata di leggi, viene meno la pregressa rilevanza penale di appalti di servizi di valore eccedente il previgente limite-soglia di euro 40.000,00, ma inferiore a quello successivamente introdotto, pari ad euro 140.000,00.
Cass. civ. n. 16474/2024
In tema di rilevazione di segreti di ufficio, l'avvertimento, contenuto in una lettera anonima ed espresso in termini del tutto generici, del rischio derivante da intercettazioni in corso non costituisce "notizia d'ufficio", da intendersi invece, nella più ampia latitudine della nozione e a prescindere dal supporto materiale che eventualmente la incorpori, come specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non integrasse il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. la rivelazione a terzi dello svolgimento di attività intercettiva, appresa dal pubblico ufficiale in modo informale, mediante la ricezione di una lettera anonima).
Cass. civ. n. 14654/2024
Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).
Cass. civ. n. 3755/2024
In tema di delitto di rivelazione di segreti di ufficio, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus". (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver arrecato un contributo rilevante al disvelamento di notizie coperte da segreto investigativo da parte di un pubblico ministero, assolto in separato giudizio per errore incolpevole sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.).
Cass. civ. n. 46787/2023
La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.
Cass. civ. n. 44136/2023
In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, nel caso in cui emerga da precisi elementi di fatto che l'intestazione sia del tutto fittizia e che l'autore dell'illecito abbia, in realtà, la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie in materia di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter, cod. pen.).
Cass. civ. n. 43273/2023
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Cass. civ. n. 42195/2023
In tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente.
Cass. civ. n. 41308/2023
Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).
Cass. civ. n. 40428/2023
In tema di concorso di persone nel reato di abuso d'ufficio, la mera "raccomandazione" o "segnalazione" non ha di per sé un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato ascritto ad un capo dipartimento di Roma Capitale che, al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni, aveva informalmente segnalato per una posizione dirigenziale il proprio fratello all'assessore competente alla designazione).
Cass. civ. n. 38127/2023
606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 015 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Gara - Nozione - Concorsi per il reclutamento del personale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di turbativa d'asta, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale da parte dello Stato e delle sue articolazioni non possono essere ricondotte alla nozione di "gara" di cui la pubblica amministrazione si avvale per la cessione di beni ovvero per l'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o la gestione di un servizio, ostandovi il dato testuale dell'art. 353 cod. pen. - facente tassativo riferimento alle gare nei "pubblici incanti e nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni" - e, dunque, il divieto di analogia "in malam partem". (Fattispecie cautelare relativa a concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo nell'amministrazione comunale).
Cass. civ. n. 38125/2023
In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la concessione al pregresso contraente della c.d. "proroga tecnica" del servizio di gestione dei parcheggi di un comune, onde consentirgli di perfezionare adempimenti indispensabili per la partecipazione alla gara per l'affidamento del nuovo contratto, non avesse integrato la violazione di alcuna specifica regola di condotta prevista dalla legge).
Cass. civ. n. 34536/2023
Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.
Cass. civ. n. 34290/2023
In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.
Cass. civ. n. 32319/2023
Non è configurabile il delitto di turbata libertà degli incanti nel caso di procedure di concorso finalizzate al reclutamento di docenti universitari, posto che la norma incriminatrice, nel riferirsi testualmente a nozioni tecniche dal significato infungibile, indicato nel codice degli appalti e nella normativa di settore di cui al r.d. n. 2440 del 1923 e al r.d. n. 827 del 1924, circoscrive la tutela alle sole procedure finalizzate alla cessione di beni o all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio e non ai concorsi per il reclutamento del personale docente delle università, caratterizzati dalla valutazione di offerte che si risolvono nell'attività pregressa del candidato.
Cass. civ. n. 28227/2023
L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis cod. pen. ad opera della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici "nazionali").
Cass. civ. n. 24157/2023
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, lo stato di interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. incide sulla sola capacità di agire per il compimento di atti di natura patrimoniale e non determina l'incapacità dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, considerato tardivo sul presupposto della validità della notificazione della sentenza di condanna, relativa all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, eseguita all'incolpato quando si trovava in condizione di interdizione legale).
Cass. civ. n. 10612/2023
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 5077/2023
In tema di tentativo incompiuto, la desistenza volontaria del singolo concorrente, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione dei compartecipi, non può esaurirsi nella cessazione della azione criminosa individuale, ma deve instaurare un processo causale che determini l'interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l'evento antigiuridico. (Fattispecie relativa a reato di abuso di ufficio in cui, in seguito a delibera comunale di affidamento senza gara dell'utilizzo di locali, è stata ravvisata l'esimente a vantaggio dei componenti dell'intera giunta con riguardo alla condotta della dirigente comunale che, prima che si addivenisse alla stipula della convenzione attuativa, decise di dare corso alla procedura di evidenza pubblica).
Cass. civ. n. 3544/2023
Nell'abuso di ufficio la violazione di legge rappresenta un presupposto di fatto che non integra il delitto, con la conseguenza che tale requisito deve essere valutato con riferimento al tempo in cui il fatto è stato commesso, ed è irrilevante ex art. 2 cod. pen. la modifica sopravvenuta della disposizione di legge. (Fattispecie in cui l'imputato nella qualità di segretario comunale ha violato la procedura di affidamento diretto di un servizio pubblico mediante l'artificioso frazionamento del valore delle prestazioni di servizi in importi inferiori alla somma di 40.000 euro, successivamente elevata a 150.000 euro ex art. 50, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).