Art. 36 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Per i reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si può procedere d'ufficio:
1° se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;
2° se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e lo è, invece, secondo il codice penale.

Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito negli articoli 124, 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l'istanza o la richiesta decorre dal giorno dell'attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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