Art. 40 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
La esclusione dal beneficio dell'amnistia o dell'indulto stabilita per i recidivi dall'ultimo capoverso dell'articolo 151 e dall'ultimo capoverso dell'articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima dell'attuazione del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30930/2024
In tema di reati concernenti la gestione dei rifiuti, l'inosservanza delle prescrizioni ambientali dovuta a "decifit" strutturali imputabili a precise scelte del legale rappresentante dell'impresa rende lo stesso direttamente responsabile della violazione, pur in presenza di una delega di funzioni.
Cass. civ. n. 27826/2024
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nelle singole ipotesi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore del processo oncogeno e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata sul rilievo della mancata verifica dell'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e dell'intensità dell'esposizione ad amianto, capace di accelerare l'insorgenza e la progressione del mesotelioma pleurico o del tumore polmonare, rendendo efficienti le condotte omissive comprese in un determinato periodo di esposizione).
Cass. civ. n. 23661/2024
In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
Cass. civ. n. 21511/2024
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno).
Cass. civ. n. 18832/2024
E' configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle.
Cass. civ. n. 17171/2024
Allorquando l'illecito è integrato dalla violazione di regole finalizzate ad evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende ai soli eventi dannosi che rappresentino la concretizzazione del suddetto rischio. (Nella specie, relativa alla domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente alla tardiva diagnosi di due neoplasie benigne, del tutto indipendenti l'una dall'altra, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'insorgenza della seconda potesse essere eziologicamente correlata all'operato dei sanitari, essendo la regola dell'arte violata preordinata a scongiurare unicamente la concretizzazione del rischio relativo al manifestarsi della prima patologia, siccome fondata sul relativo quadro clinico, diverso da quello che avrebbe imposto indagini strumentali orientate all'individuazione dell'altra).
Cass. civ. n. 17106/2024
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").
Cass. civ. n. 16199/2024
In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 13093/2024
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Cass. civ. n. 13038/2024
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
Cass. civ. n. 12595/2024
In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale.
Cass. civ. n. 10656/2024
Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa. (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali).
Cass. civ. n. 8778/2024
In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in una fattispecie di compravendita immobiliare inefficace perché stipulata da falsus procurator, aveva condannato al risarcimento dei danni, nei confronti dell'apparente venditore, non solo i notai roganti la falsa procura e la compravendita, ma anche il compratore, rilevando come le condotte dei due notai avevano esaurito fin dall'origine la serie causale del danno evento).
Cass. civ. n. 8617/2024
Il reato di maltrattamenti verso familiari o conviventi può essere commesso anche in forma omissiva, qualora il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione che si rendono necessarie a fronte di esigenze cui il figlio stesso non può autonomamente provvedere.
Cass. civ. n. 8429/2024
Non sussiste il rapporto di causalità fra l'evento dannoso costituito dall'epatite contratta in conseguenza di emotrasfusione, praticata nel corso dell'intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un incidente stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale che ha cagionato dette lesioni, perché tale evento non integra la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mira a prevenire.
Cass. civ. n. 5922/2024
L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).
Cass. civ. n. 2030/2024
In tema di reati colposi omissivi, la posizione di garanzia in contesti di tipo parafamiliare può essere generata, oltre che da un'investitura formale, anche dall'esercizio, di fatto, delle funzioni tipiche del garante, mediante comportamento concludente di consapevole presa in carico del soggetto protetto che versi in uno stato di comprovato "deficit" psichico, tale da determinare, nei suoi confronti, quale titolare del bene protetto, un rapporto di dipendenza. (Fattispecie relativa a una comunità organizzata secondo regole autoimposte, in cui un soggetto maggiorenne, indipendente e senza alterazione della capacità critica, pur se in condizioni di fragilità e vulnerabilità, era stato sottoposto ad intervento di rimozione di un nevo, dal quale erano derivate complicanze e, di conseguenza, il decesso).
Cass. civ. n. 51452/2023
In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).
Cass. civ. n. 44349/2023
L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcerogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva omesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).
Cass. civ. n. 34427/2023
In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, ascritto al medico per la mancata effettuazione di un esame istologico, omissione che aveva reso impossibile accertare lo stadio della patologia e determinare se fosse possibile una terapia idonea ad evitare le conseguenze iatrogene riportate dalla paziente).
Cass. civ. n. 30165/2023
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
Cass. civ. n. 25289/2023
In tema di responsabilità civile, la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie (cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità ex art. 2049 c.c. di una compagnia assicuratrice per le frodi commesse da un suo ex agente, ha escluso che, tra le regole cautelari connesse alla revoca del mandato vi fosse anche quella di farsi materialmente consegnare gli stampati su cui venivano redatti i contratti di assicurazione, al fine di evitarne un uso abusivo, essendo all'uopo sufficiente la diffida dal farne uso).
Cass. civ. n. 24804/2023
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 13784/2023
In tema di disciplina penale degli alimenti, il legale responsabile di una società o di un'impresa risponde a titolo di colpa della detenzione o somministrazione di prodotti non conformi alla normativa, in quanto sono a lui riconducibili le deficienze organizzative e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che l'illecito non attenga ai compiti attribuiti, in via esclusiva, a un preposto munito di apposita delega, nel caso in cui le dimensioni aziendali siano tali da giustificare il decentramento di compiti e responsabilità.
Cass. civ. n. 6386/2023
In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).
Cass. civ. n. 6122/2023
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la caduta all'origine della suddetta frattura).
Cass. civ. n. 5737/2023
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale si era successivamente tolto la vita e, dopo aver affermato che le conseguenze del sinistro avevano contribuito - come movente ultimo - al suicidio della vittima, aveva attribuito efficacia di concausa alle "condizioni personali" e allo sconvolgimento dovuto ad altre vicende familiari, riducendo significatviamente il risarcimento in favore dei congiunti).
Cass. civ. n. 5632/2023
In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana.
Cass. civ. n. 5490/2023
In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.
Cass. civ. n. 1941/2023
In tema di circolazione stradale, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali o di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno o per l'utente, devono essere previste ed installate idonee barriere di sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, e dell'art. 3 del relativo Allegato 1, che detta le istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, senza che rilevi che la velocità di progetto del tratto stradale sia inferiore a 70 Km/h. (Fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del progettista dei lavori di completamento di una strada comunale extraurbana con limite di velocità di 30 Km/h per la morte di un automobilista, precipitato nel vuoto attraverso un varco privo di presìdi, in ragione della mancata previsione e predisposizione di un parapetto idoneo nel punto di confluenza con un ponte).
Cass. civ. n. 1425/2023
Non risponde del delitto di omicidio colposo il gestore di un circuito motociclistico omologato per le gare sportive dalle competenti federazioni che abbia vigilato sulla corretta osservanza dei criteri di salvaguardia dell'incolumità degli atleti stabiliti dalle norme associative di dette federazioni. (Fattispecie relativa alla morte di un motociclista nel corso di una competizione, in conseguenza della uscita di pista in una curva, dotata di "zona neutra" di dimensioni conformi alle indicazioni regolamentari, rivelatasi in concreto insufficiente, per la dinamica del sinistro, a impedire l'esito letale, in cui la Corte ha precisato che il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalle norme associative FIA e CSAI può essere assunta a fonte di conoscenza dei generali parametri di diligenza e perizia per il gestore del circuito, non essendo esigibile alcun onere cautelare ulteriore).
Cass. civ. n. 678/2023
In materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1.