Art. 47 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Per i delitti di diffamazione commessi prima dell'attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall'articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell'articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell'attuazione del codice penale, può esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dall'attuazione di esso.
In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a' termini del capoverso dell'articolo 596 del codice penale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35124/2024
In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titulo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 20529/2024
L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma, cod. pen., esclude sempre la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso, mentre nel caso di reato colposo la punibilità è esclusa solo se l'errata interpretazione è di natura scusabile. (Vedi: n. 4662 del 1978,
Cass. civ. n. 14077/2024
La buona fede che, nei reati contravvenzionali, esclude l'elemento soggettivo ben può derivare da un fattore positivo correlato a un comportamento dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela dell'interesse formante oggetto della disposizione normativa, idoneo a determinare nel trasgressore uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta tenuta, ma tale principio dev'essere, comunque, valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza di esse che può discendere dal ruolo rivestito dal predetto agente.
Cass. civ. n. 13774/2024
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Cass. civ. n. 3755/2024
In tema di delitto di rivelazione di segreti di ufficio, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus". (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver arrecato un contributo rilevante al disvelamento di notizie coperte da segreto investigativo da parte di un pubblico ministero, assolto in separato giudizio per errore incolpevole sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.).
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 44928/2023
In tema di violenza sessuale commessa in danno di persona offesa minore degli anni quattordici, l'ignoranza dell'età della vittima non assume rilievo ai fini dell'esclusione della colpevolezza del soggetto agente nel caso in cui quest'ultimo assuma di essere stato indotto erroneamente a ritenere maggiorenne la persona offesa in ragione della sola indicazione, da parte della stessa, di false generalità sulla piattaforma di un noto "social media".
Cass. civ. n. 44188/2023
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.
Cass. civ. n. 2342/2023
La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressocché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.