Art. 54 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
La vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che è stata applicata o che deriva da una condanna riportata prima dell'attuazione del codice penale è eseguita, per intero o per la parte che rimane da scontare al momento di tale attuazione, nei modi stabiliti dal codice per la libertà vigilata.
Quando la esecuzione della vigilanza speciale non è stata ancora iniziata, si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 648 e seguenti del codice di procedura penale; se la esecuzione è stata già iniziata, l'Autorità di pubblica sicurezza deve fornire al giudice di sorveglianza tutte le informazioni occorrenti perché egli possa stabilire le prescrizioni alle quali il vigilato deve essere sottoposto.
Solamente il giudice di sorveglianza può in ogni caso modificare o limitare le prescrizioni imposte con la sentenza o successivamente. Fino a quando il giudice di sorveglianza non abbia stabilite le prescrizioni conservano efficacia quelle precedentemente imposte.
Per le trasgressioni agli obblighi imposti si osserva l'articolo 231 del codice penale, anche se per tali trasgressioni vi sia procedimento in corso.
Le condanne irrevocabili per le trasgressioni anzidette sono dichiarate estinte a' termini degli articoli 2 e 231 del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 51159/2023
In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante).
Cass. civ. n. 7529/2023
La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, cod. pen., che regolamenta il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, posto che, diversamente opinando, vi sarebbe, con riguardo a uno stesso fatto, un'inammissibile duplicazione sanzionatoria.
Cass. civ. n. 2319/2023
In tema di cause di giustificazione, in conformità ad un'interpretazione dell'art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all'art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando n. 11 della medesima, risulta configurabile lo stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto vittima di tratta e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza una concreta possibilità di sottrarsi alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell'Autorità. 25/10/2012 num. 29, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater