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Infedeltà coniugale e risarcimento dei danni

Infedeltà coniugale e risarcimento dei danni

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce motivo di addebito della separazione?
Le disposizioni normative di riferimento sono gli articoli 143 e 151 c.c. .
L’art. 143 c.c. disciplina i diritti e i doveri reciproci dei coniugi: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”
L’art. 151 c.c. prescrive che “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in via consolidata ritiene che la condotta di un coniuge contraria ai doveri nascenti dal matrimonio è condizione necessaria ma non sufficiente per la declaratoria di addebito della separazione. E’ infatti indispensabile che sussista un nesso di causalità tra tale comportamento e l’intollerabilità della convenienza.
Tale efficienza causale dovrà quindi escludersi quando l’adulterio si inserisca in un menage familiare già gravemente compromesso, ovvero nel caso in cui esso sia stato poi successivamente superato dagli stessi coniugi con la ripresa di una serena vita famigliare.
Inoltre, la concezione dell’infedeltà coniugale ai fini dell’addebito della separazione ha subito un’evoluzione legata al mutare del sentire sociale: l’obbligo di fedeltà non è limitato alla sfera sessuale ma si avvicina al concetto di lealtà. In questo significato l’obbligo di fedeltà impone ai coniugi di abdicare alle scelte individuali che rappresentino un conflitto con gli i impegni-doveri sorti con il matrimonio. La giurisprudenza e la dottrina hanno quindi superato la concezione di fedeltà come mera astensione dai rapporti sessuali con terzi e danno rilievo anche alle ipotesi di tradimento platonico e apparente. Il primo ricorre quando il coniuge prova un sentimento forte per una persona, ma non ha con questa una relazione, che rimane solo “platonica”. Il secondo ricorre quando le circostanze oggettive appaiono simili a quelle di una relazione adulterina, senza che sussista una certezza effettiva in tal senso (Cassazione Civile del 12 dicembre 2008 n. 29249).
Non solo. L’evoluzione giurisprudenziale è altresì giunta a riconoscere il risarcimento del danno per infedeltà coniugale del coniuge.
Il riconoscimento da parte della Suprema Corte del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità civile nella famiglia ha attraversato un lungo percorso giurisprudenziale prima di essere a tutti gli effetti consacrato a rimedio per tutte quelle condotte perpetrate da un componente della famiglia in danno dell’altro, nel caso di specie da un coniuge in danno dell’altro coniuge.
Dapprima, infatti, la Corte ha riaffermato la centralità della lesione di un interesse della persona di rango costituzionale, quale presupposto del risarcimento del danno alla persona, pur in assenza di una previsione legislativa, assecondando il risarcimento del danno causalmente riconducibile alla condotta, dolosa o gravemente colposa, lesiva di un diritto inviolabile direttamente riconducibile agli articoli 29-30 Costituzione (ex pluribus Cassazione Sezioni Unite numeri 26972-26975 del 2008).
Da ultimo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18853/11 ha sancito che, data la natura giuridica dei doveri coniugali, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra la domanda di addebito e quella di risarcimento dei danni.
Pertanto, a prescindere dalle controversie nell’ambito della separazione, e dal fatto che, in molti casi la domanda di una separazione o divorzio giudiziale venga trasmutata in consensuale o congiunta, è sempre possibile ottenere, con domanda al giudice civile ordinario, il risarcimento per il danno intrafamiliare.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al coniuge, non associando il danno alla violazione dei doveri familiari ma riconoscendo che, qualora tale condotta leda i diritti fondamentali della persona, deve essere assicurata la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la stessa tutela che l’ordinamento riconosce fuori dall’ambito familiare.
In tal modo viene superata la teoria dell’autonomia e indipendenza delle regole giuridiche che governano la famiglia.
Il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare rappresenta un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto della responsabilità civile.
Il comportamento del coniuge traditore può essere fonte di responsabilità quando sia produttivo di un danno ingiusto, arrechi un concreto pregiudizio, sia colpevole e sussista il nesso causale tra danno subito e la condotta.
Di regola quando il danneggiato lamenti una lesione di un diritto non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059 c.c. devono ricorrere i seguenti requisiti:
-che si tratti di un danno previsto dalla legge;
-che si tratti di un danno non futile.
Tali requisiti ricorrono nel caso di infedeltà coniugale perché il diritto in questione è tutelato dall’articolo 143 c.c. .

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