Art. 11 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2197/2016
L'art. 11 della l. n. 633 del 1941, che riconosce agli enti privati il diritto di autore sulle pubblicazioni dagli stessi curate, va coordinato con l'art. 3 della medesima legge, che fa salvi i diritti degli autori delle singole opere, sicché, nel caso di indebita pubblicazione di scritti tratti da opere collettive, l'autore di ciascuno scritto conserva il diritto di rivendicarne la paternità e di chiedere il risarcimento del danno arrecatogli, atteso che il diritto di autore riconosciuto all'ente committente si affianca ma non sostituisce quello di colui che ha creato l'opera, e ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di quest'ultima ed anche dopo la cessione degli stessi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2197 del 4 febbraio 2016
Cass. civ. n. 8/2005
Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 633 del 1941, alle amministrazioni dello Stato spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese; pertanto la realizzazione di un cd rom avente quale lo scopo quello di divulgare la attività svolta dall'amministrazione non conferisce al committente privato alcun diritto sulla realizzazione in futuro di ulteriori copie dell'opera, con conseguente obbligo per l'amministrazione di esperire a tal fine idonea procedura concorsuale tra i soggetti in grado di provvedere alla riproduzione dei contenuti del supporto informatico entrati nella propria piena disponibilità giuridica in virtù dell'originario contratto d'opera. Corte dei Conti, sentenza n. 8 del 9 giugno 2005