Art. 13 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11300/2010
In tema di diritto d'autore, la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni contemporaneamente all'esecuzione in studio degli stessi brani musicali (nell'ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto "Karaoke"), costituisce (ai sensi della formulazione originaria dell'art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, applicabile "ratione temporis", rispetto alla quale la riformulazione operata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68 non riveste carattere innovativo, limitandosi a rendere più chiaro ed esplicito il testo precedente), atto di riproduzione che necessita dell'autorizzazione dell'autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; né il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l'autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue (artt. 33, 34 e 37 della legge n. 633 del 1941) tra compositore della musica e paroliere. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11300 del 10 maggio 2010