Art. 15 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 12820/1999
In tema di tutela del diritto d'autore, l'autore dell'opera musicale ha il diritto esclusivo non solo di eseguire o rappresentare in pubblico la sua opera e di riprodurla con qualsiasi mezzo ivi compresa la fonografia, ma anche di diffonderla con uno dei mezzi di diffusione a distanza quali la radiodiffusione o la televisione: tali diritti sono fra di loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi, come quello di riproduzione fonografica, non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri, come quello di radiodiffusione, sicchè dall'avvenuta riproduzione fonografica dell'opera e dalla relativa commercializzazione non può dedursi che gli emittenti di trasmissioni radiodiffuse abbiano il diritto di radiodiffondere tali programmi. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12820 del 18 ottobre 1999
Cass. civ. n. 65/1972
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 113 della Costituzione, degli artt. 15, 171 della legge n. 633 del 1941, lett. b), e dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633, primo e secondo comma, "protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", i quali prevedono che la S.I.A.E., in via esclusiva, assista autori ed editori nella percezione dei proventi derivanti dall'utilizzazione delle opere protette e concede, per loro conto, le autorizzazioni per le utilizzazioni stesse, determinando tariffe, il cui mancato pagamento comporta sanzioni penali. Infatti la posizione di preminenza in cui opera la S.I.A.E. trova piena e razionale giustificazione nell'esigenza di interesse generale di adeguata protezione del diritto di autore, mentre ogni suo eventuale atto illegittimo può essere rimosso attraverso i comuni gravami amministrativi e giurisdizionali, essendo essa un ente di diritto pubblico. Corte costituzionale, sentenza n. 65 del 19 aprile 1972