Art. 17 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3353/1999
In tema di tutela del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche, il diritto esclusivo di riproduzione (art. 13 l. diritto d'autore) ha per oggetto la moltiplicazione delle opere in copie e quello esclusivo di messa in commercio (art. 17 legge cit.) riguarda il primo atto d'immissione in circolazione, a profitto dell'autore, degli esemplari delle opere, senza divieto dell'ulteriore loro commercio. Pertanto - a meno che l'autore non abbia esercitato il diritto di ritiro dal commercio degli esemplari lecitamente riprodotti - il commercio dell'opera integra una lesione del diritto d'autore solo se è collegato al primo atto di messa in commercio, compiuto, a proprio profitto, dell'abusivo riproduttore delle opere medesime. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3353 del 7 aprile 1999
Cass. civ. n. 9529/1994
In tema di tutela del diritto d'autore sulle opere cinematografiche, i diritti esclusivi di riproduzione (art. 13 l. dir. autore), di esecuzione e rappresentazione (art. 15), di diffusione (art. 16) e di messa in commercio (art. 17) sono fra loro indipendenti e, pertanto, chi viola uno di essi è responsabile della propria violazione indipendentemente dalla eventuale concorrente responsabilità di altri per la violazione di un diverso diritto di esclusiva sulla medesima opera cinematografica; con la conseguenza che l'illecita diffusione di films a cartoni animati mediante trasmissione televisiva deve essere autonomamente represso nei confronti dell'abusivo diffusore a distanza, non essendo la responsabilità di questi eliminata da quella dell'originario autore dell'illecita riproduzione degli indicati films su video cassette, nè da quella dell'autore del primo atto di messa in commercio delle stesse. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9529 del 12 novembre 1994