Art. 21 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 21831/2021
In tema di diritto d'autore, ai sensi dell'art. 21 l. aut. è sempre revocabile l'originaria dichiarazione con la quale l'autore di un testo musicale abbia chiesto di non essere menzionato come tale. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21831 del 29 luglio 2021