Art. 23 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 11798/2018
Nel diritto morale di autore che si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 23, L. n. 633 del 1941, non rientrano le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20, co. 2, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima, facoltà esercitabili solo dall'autore dell'opera architettonica. La necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso dell'artista e il diritto morale d'autore non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell'opera "nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori" TAR Lazio, Sez. II, sentenza n. 11798 del 5 dicembre 2018
Cass. civ. n. 4122/2001
Ai sensi del combinato disposto degli art. 20 e 23 l. 22 aprile 1941 n. 633, si deve ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale d'autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possono essere esercitate senza necessità dell'apporto personale e diretto dell'autore: in particolare, non sono trasmissibili le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20 comma 2 l. n. 633 del 1941, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4122 del 27 luglio 2001