Art. 25 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2000/2019
In tema di tutela penale del diritto d'autore, la caduta in pubblico dominio dell'opera a seguito dell'intervenuto decorso del termine di settanta anni di cui all'art. 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633 costituisce un elemento negativo della fattispecie di reato prevista dall'art. 171-ter, lett. b, della medesima legge e, pertanto, deve essere provata dall'imputato che ne voglia beneficiare, dovendo la pubblica accusa fornire solo la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto tipico. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2000 del 15 novembre 2019
Cass. civ. n. 32/2017
La durata in Italia dei diritti patrimoniali d'autore su personaggio di fantasia (nella specie, Zorro), creato da un autore statunitense, è quella di settanta anni dalla morte dell'autore, prevista dall'art. 25 della L. n. 633/41 nel testo vigente, e non quella, più breve, di non oltre cinquantasei dalla prima pubblicazione, fissata dal Copyright Act americano del 1909. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 32 del 3 gennaio 2017