Art. 34 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 9139/1990
Nell'ipotesi in cui l'autore di un tema musicale deduca in giudizio la violazione dei propri diritti morale e patrimoniale da parte dei coautori di una canzone, quale opera complessa che utilizzi quel tema e che si configuri come elaborazione di carattere creativo, l'autore della parte letteraria di detta canzone è contraddittore passivo necessario, in quanto contitolare dei diritti esclusivi ad essa inerenti e destinatario in pari misura con l'autore della parte musicale, ai sensi dell'art. 34, 4° comma, l. 22 aprile 1941, n. 633, dei profitti derivanti dalla sua utilizzazione economica. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9139 del 5 settembre 1990