Art. 38 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 20410/2006
L'editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazione è stata espressamente riservata dall'editore stesso.Il soggetto che organizza e dirige l'opera collettiva ne è considerato autore ai sensi dell'art. 7 L. 22 aprile 1941, n. 633 senza che sia necessario accertare un ulteriore modo di acquisizione del diritto sull'opera componente rispetto a quello sull'opera collettiva. Spettando all'editore, ai sensi dell'art. 38 L. n. 633/1941, salvo patto contrario e senza pregiudizio per i diritti di chi organizza e dirige la creazione, i diritti di utilizzazione economica sull'opera collettiva, lo stesso è legittimato a dichiarare espressamente riservata la riproduzione degli articoli in essa pubblicati e quindi ad opporsi alla successiva utilizzazione senza che il suo comportamento configuri abuso di posizione dominante. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro con caratteristiche parassitarie costituisce violazione dell'art. 101 L. n. 633/1941 ed è qualificabile altresì quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20410 del 20 settembre 2006
Cass. civ. n. 10612/1999
Ai sensi degli art. 38, 7, e 42 l. 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive, a cui appartengono riviste e giornali, il diritto morale di autore spetta al direttore, creatore dell'opera complessiva; il diritto di utilizzazione economica all'editore e il diritto di utilizzare su altre riviste o giornali il proprio contributo al collaboratore. Tali norme peraltro si applicano in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, sì che è valido l'accordo tra fotografo ed editore di riprodurre una volta soltanto le fotografie ed entro un tempo determinato dalla prima pubblicazione, con conseguente obbligo di compensare nuovamente ogni successiva utilizzazione della stessa fotografia, anche se la pubblicazione avvenga assemblando quelle già compensate perchè precedentemente stampate su numeri rimasti invenduti e pur se i negativi sono stati ceduti. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10612 del 25 settembre 1999