Art. 44 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5690/2011
L'espressione "autore della fotografia cinematografica" usata nel contesto del D.Lgs. n. 28 del 2004 non può significare "autore di opera dell'ingegno costituita dalla fotografia cinematografica", perché la parola "autore" è usata dalla norma in senso atecnico e non si pone affatto in contraddizione con l'elenco degli autori dell'opera cinematografica contenuto nell'art. 44 della L. n. 633 del 1941. Invero, l'elenco contenuto nell'art. 44 citato è da riferire non tanto a soggetti quanto ad attività o funzioni creative: quella di direzione artistica, di creazione del soggetto, della sceneggiatura e della musica, per cui, rispetto a ciascuna di tali funzioni, è possibile individuare una concorrenza di più soggetti, così come è possibile che più funzioni si cumulino in capo allo stesso soggetto. Pertanto, si dovrebbe ritenere ammissibile che un direttore della fotografia, per il pregio dell'apporto offerto ad una determinata opera cinematografica, rivendichi di avere cooperato alla direzione artistica del film e, a tale titolo, rivendichi la propria qualità di coautore dell'opera cinematografica. Altra cosa, completamente diversa, è però individuare la direzione della fotografia cinematografica come una funzione creativa autonoma, che affianchi quelle elencate dall'art. 44, e che meriti, pertanto, di essere riconosciuta una componente creativa dell'opera cinematografica. Tribunale civile Roma, Sez. Comm. Spec., sentenza n. 5690 del 18 marzo 2011
Cass. civ. n. 13398/1999
Nel paradigma degli art. 44, 45 46 l. auton. lo sfruttamento dell'opera cinematografica mediante diffusione televisiva rientra tra i diritti spettanti al produttore, comprensivi di ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica in quanto tale, quale prodotto cioè di spettacolo che adotta la tecnica delle immagini in movimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13398 del 1 dicembre 1999