Art. 51 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 388/1999
Manifestamente infondata è la q.l.c. sollevata in ordine alla mancata estensione alle emittenti private del regime previsto dagli art. 51 ss. l.d.a. per la emittente di Stato, in considerazione dei fini di utilità generale dalla stessa perseguiti. In ogni caso il preteso regime di deroga al diritto d'autore a favore della suddetta è inesistente in quanto anche la Rai è tenuta ad ottenere il consenso dell'autore per la radiodiffusione di opere incise su supporto fonomeccanico. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 388 del 15 gennaio 1999