Art. 69 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 108/1995
In forza del principio di autonomia e indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla vendita, trattandosi di istituto con le distinte e peculiari caratteristiche di un prestito a scopo di lucro per un periodo limitato, che l'art. 69 comma 2 l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di diritto di autore, subordina ad una specifica autorizzazione ministeriale e che non va confuso con la generica messa in commercio, separatamente considerata dagli art. 61 e 171 bis legge cit.; pertanto, il titolare del diritto di autore o il produttore, pur avendo venduto esemplari dell'opera musicale, non sono obbligati ad autorizzare il noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso (quand'anche fissato da organi pubblici). Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 6 aprile 1995