Art. 70 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6944/2017
L'uso, non autorizzato, di brani audiovisivi altrui non può trovare giustificazione nelle esimenti, di per sé applicabili in via eccezionale, di cui agli artt. 65 e 70 della legge sul diritto d'autore, se tali brani, utilizzati per l'accaparramento di spazi pubblicitari, non abbiano attinenza con la funzione giornalistica e con l'interesse pubblico all'informazione, di certo irrintracciabile in assenza del criterio dell'attualità dell'informazione medesima. Corte d'appello Roma, Sez. Comm. Spec., sentenza n. 6944 del 2 novembre 2017
Cass. civ. n. 119/2008
La comunicazione al pubblico di un brano musicale mediante il suo inserimento in uno spot pubblicitario non può considerarsi di utilizzazione libera ai sensi dell'art. 70 legge 22 aprile 1941, n. 633, quando tale utilizzo non è giustificato da alcuna finalità di critica o di discussione attinente alla materia trattata nello spot medesimo. Tribunale civile Cagliari, sentenza n. 119 del 15 gennaio 2008
Cass. civ. n. 8597/2003
L'utilizzazione in uno spot pubblicitario di un tema musicale, estratto da un brano protetto da diritti d'autore, al fine di evocarne il ricordo, comporta violazione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera spettanti all'autore. Detti diritti si estendono a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell'opera che siano tali da consentire di coglierla nella sua individualità, quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte dell'autore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8597 del 29 maggio 2003