Art. 71 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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