Art. 92 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura settant'anni dalla produzione della fotografia.
[Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.]
[Il termine decorre dalla data del deposito stesso.]
[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quarant'anni».]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.