Art. 126 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
L'editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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