Art. 134 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.