Art. 137 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.