Art. 151 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.