Art. 155 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.